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Albo degli Ingegneri ed Esame di Stato: Attenzione alla Scelta!

Vittorio Cesarotti

Con l’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001 n. 328, l’Albo professionale dell’ordine degli Ingegneri viene diviso in due sezione (A e B), con ciascuna sezione a sua volta ripartita in tre settori. E' quindi ufficiale: anche per l'Albo, ormai, gli Ingegneri non sono tutti uguali. L’iscrizione nella sezione A, che dà diritto al titolo di Ingegnere, è subordinata al superamento di apposito esame di Stato per l’ammissione al quale è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) per il settore civile e ambientale: Architettura e ingegneria edile, Ingegneria civile, Ingegneria per l’ambiente e per il territorio;
b) per il settore industriale: Ingegneria aerospaziale e astronautica; Ingegneria biomedica; Ingegneria chimica; Ingegneria dell’automazione; Ingegneria elettrica; Ingegneria energetica e nucleare; Ingegneria gestionale; Ingegneria meccanica; Ingegneria navale; Scienza e ingegneria dei materiali;
c) per il settore dell’informazione: Informatica; Ingegneria biomedica; Ingegneria dell’automazione; Ingegneria delle telecomunicazioni; Ingegneria elettronica; Ingegneria gestionale; Ingegneria informatica.
L'iscrizione alla sezione B, che dà diritto al titolo di Ingegnere Junior, è subordinata anch'essa al superamento di apposito esame di Stato per l’ammissione al quale è richiesta invece la laurea (triennale) in una delle classi dei suddetti settori.

Fin qui può sembrare solamente uno svecchiamento dell'antico Regio Decreto n.2537 del 23 ottobre 1925, che finora regolamentava (in maniera decisamente superata) la monolitica professione ingegneristica. Invece c'è molto di più.

Innanzitutto c'è l'introduzione, tra le attività professionali di pertinenza degli Ingegneri, di un settore completamente nuovo, quale quello dell’Ingegneria dell'informazione, e l'estensione e l'ammodernamento dei settori esistenti, ed in particolar modo dell'Ingegneria industriale.

In secondo luogo l’art. 46 del sopra citato D.P.R. n. 328/2001 sostanzialmente per la prima volta suddivide le attività professionali di pertinenza di ciascuno dei tre settori (civile e ambientale, industriale e dell'informazione). Quindi se dal punto di vista "sostanziale" (o di metodo) le attività professionali ingegneristiche sono ancora le stesse per tutti i settori, dal punto di vista “applicativo”, diretto invece a definire l’ambito oggettivo al quale le attività devono applicarsi, vi è finalmente una sostanziale separazione tra un settore e l'altro.

Le “coordinate sostanziali” per l’inquadramento delle competenze degli ingegneri iscritti alla sezione A dell’Albo (laurea specialistica) sono quindi tipologie di attività comuni a tutti i settori dell’ingegneria (civile e ambientale, industriale e dell’informazione) eccezion fatta per la valutazione di impatto ambientale che, per sua stessa natura, non si applica al settore dell’ingegneria dell’informazione, e sono:
1) la pianificazione;
2) la progettazione;
3) lo sviluppo;
4) la direzione dei lavori, la stima ed il collaudo;
5) la gestione;
6) la valutazione di impatto ambientale.

Relativamente invece alle “coordinate applicative” il D.P.R. n. 328/2001 definisce ed elenca, per ciascun settore, una serie di ambiti di operatività esclusivi:
- per il settore “ingegneria civile e ambientale”:
1) opere edili e strutture, infrastrutture territoriali e di trasporto;
2) opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione;
3) opere geotecniche;
4) sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio;
- per il settore “ingegneria industriale”:
1) macchine;
2) impianti industriali;
3) impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell’energia;
4) sistemi e processi industriali e tecnologici;
5) apparati e strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico chirurgica;
- per il settore “ingegneria dell’informazione”:
1) impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione dei dati.

Se per le classi "mono-settoriali" il D.P.R. non fa altro che ridefinire e regolamentare le attività professionali Ingegneristiche, per le classi "trasversali", quali Ingegneria Biomedica, Ingegneria dell'Automazione ed Ingegneria Gestionale, il D.P.R. introduce per i neo-laureati specialistici la possibilità di scelta di afferenza, tra il settore industriale e quello dell'informazione.
In genere, forse per il modo un po' semplicistico (o "automatico") con cui viene vissuto l'esame di Stato, o forse per la poca informazione in merito, sembra che il neo-laureato debba solamente scegliere un tema d'esame piuttosto che un altro, ma in realtà sta scegliendo il proprio mestiere futuro, o meglio le attività professionali per le quali sarà abilitato ad esercitare.
E se è vero che in ogni caso potrà pianificare, progettare, sviluppare e gestire, bisogna stare molto attenti, perché in un caso potrà farlo solo su macchine, impianti industriali, impianti di produzione e distribuzione dell'energia, sistemi e processi industriali (settore ingegneria industriale), nell'altro caso potrà farlo solo su impianti e sistemi elettronici, di automazione e di gestione dati (settore ingegneria dell'informazione).
Una scelta impedisce l'altra (a meno di sostenere di nuovo buona parte dell'esame di Stato), perciò, se volete un consiglio, Ingegneri Gestionali, Biomedici e dell'Automazione, pensateci bene prima di scegliere "che compito d'esame volete fare" (e forse anche prima di definire il vostro piano di studi). In realtà state scegliendo qualcosa di molto più importante: state scegliendo che Ingegnere volete essere.
 
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