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I "Contratti Atipici": Istruzioni per l'uso

Massimo Servello

Ormai l’80% degli accessi nel mondo del lavoro avviene con forme contrattuali flessibili; tra queste la maggioranza è inquadrabile in quelle forme di lavoro che generalmente vengono definite “atipiche”. Su queste ultime, che interessano in particolare i giovani all’uscita dal percorso di studi, ci soffermeremo in maniera sintetica, senza voler quindi essere esaustivi.
I lavoratori atipici a Roma e provincia sono per lo più donne - oltre il 53%, giovani e residenti soprattutto nel comune capoluogo.
Sono giovani, hanno, infatti, un’età media di 35 anni e con un livello d’istruzione piuttosto elevato: il 46% circa ha un diploma e circa la metà ha una laurea. Significativa le aree economiche, gestionali, tecniche informatiche, scienze della formazione.

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA A PROGETTO


Il lavoro a progetto è la nuova modalità delle collaborazioni coordinate e continuative introdotte con la riforma del mercato del lavoro (Legge Biagi).
A tutti (quasi) prima o poi sarà capiterà una proposta di lavoro con contratto a progetto, che fare?
Può essere, sicuramente un’opportunità quando si è ancora senza esperienze di lavoro, dopo, bisogna valutare l’offerta e sapere che comunque si rinuncia a molti diritti e tutele rispetto ad un contratto di lavoro dipendente.
I rapporti di lavoro con contratto a progetto sono rapporti di lavoro autonomo che devono rispettare un progetto o programma di lavoro. Il progetto è un’attività produttiva chiaramente identificabile e direttamente correlata ad un risultato finale. Il programma, invece, non è direttamente riconducibile ad un risultato finale, ma si caratterizza per la realizzazione di un risultato anche parziale.
Il contratto a progetto è un contratto tra le parti (collaboratore e committente) e non ha elementi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, questo significa che anche il trattamento economico non ha minimi previsti ma è lasciato alla trattativa tra lavoratore ed azienda, purtroppo, come è facile comprendere nella grande maggioranza dei casi lavoratore ed azienda non hanno lo stesso potere contrattuale ed il lavoratore si trova in alcuni casi ad accettare .compensi inadeguati.
Rispetto alle co.co.co (le collaborazioni coordinate e continuative) la riforma del mercato del lavoro ha introdotto delle nuove tutele che in via di principio, evitano la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di malattia, infortunio o maternità. In tali casi, infatti, il rapporto di lavoro non viene interrotto ma sospeso senza erogazione del corrispettivo.

In breve:
• Si ha diritto all’assicurazione INAIL;
• E’ prevista la contribuzione INPS;
• La retribuzione è frutto di un accordo tra le parti;
• Non si ha diritto alle ferie (l’accordo tra le parti potrebbe prevedere un riposo psico-fisico);
• Non è obbligatoria la forma scritta, ma è richiesta solo come elemento di prova;
• Non esistono limiti per possibili proroghe o durata per lo svolgimento di attività a progetto;
• Alla fine del rapporto non si ha diritto al T.F.R.
Il contratto di lavoro a progetto deve contenere i seguenti elementi:
• indicazione della durata determinata o determinabile della prestazione di lavoro;
• indicazione del progetto o programma di lavoro o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante;
• il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
• le forme di coordinamento del lavoro a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa;
• le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore;
• il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta.
Sono escluse dal campo di applicazione le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I.
LE PRESTAZIONI OCCASIONALI DI LAVORO AUTONOMO

Le collaborazioni occasionali si realizzano con prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Anche le collaborazioni occasionali sono state oggetto della riforma Biagi che ha previsto che le “vecchie” collaborazioni coordinate e continuative di durata non superiore ai trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente e con un reddito complessivo non superiore ai 5 mila euro siano da considerare prestazioni occasionali. Questa forma contrattuale è sicuramente meno diffusa rispetto al contratto a progetto, potrà interessare per esempio chi deve realizzare una ricerca, una docenza, la realizzazione di un sito Web.

In breve:
• Si ha diritto all’assicurazione INAIL;
• E’ prevista la contribuzione INPS.

Dal lavoro c.d. a progetto vengono distinte le prestazioni occasionali e quelle di tipo accessorio.
Le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale, rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscire. La prestazione può esplicarsi per un massimo di trenta giorni nel corso dell’anno solare e il compenso per la medesima non può superare i 3.000 euro, riferite al singolo lavoratore.

LA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA

La riforma del mercato del lavoro ha introdotto nell’ordinamento italiano la fattispecie della somministrazione di lavoro o staff leasing, in sostituzione di quella già conosciuta come lavoro interinale. Con questo contratto, un’impresa denominata utilizzatrice, potrà rivolgersi ad un’altra impresa, denominata somministratore, per “affittare” nuova forza lavoro. A differenza del contratto di lavoro interinale (legge n.196/1997), la cui normativa viene integralmente abrogata unitamente a quella sul divieto di appalto e di intermediazione di manodopera (legge n.1369/1960), il contratto di somministrazione potrà essere di due tipi:
• a tempo indeterminato – a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo.
• a tempo determinato – a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo , anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore.

Caratteristiche dello staff leasing:
• Affitto senza fine. E’ possibile affittare manodopera anche a tempo indeterminato.
• Il rinvio. Le ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo sono individuate dalla legge e dai contratti collettivi nazionali o territoriali.
• I soggetti. Lo staff leasing dovrà essere effettuato solamente da agenzie specializzate.
• Il costo. Il lavoratore in staff leasing rappresenterà un costo variabile e, in quanto tale, comporterà una riduzione dei costi.
• La sperimentazione. Possibilità di sperimentare nuove aree di mercato.
• Le pratiche. Le pratiche amministrative e di assunzione competono all’agenzia specializzata.
• Le attività permanenti. Possibilità di utilizzare lo staff-leasing anche per attività permanenti.

In breve:
• Le Agenzie Interinali assumono la denominazione di Agenzie del Lavoro;
• I lavoratori non devono mai pagare nessuna somma per poter inserire il proprio curriculum nelle banche dati delle Agenzie;
• I Lavoratori in somministrazione devono ricevere uno stipendio non inferiore a quello dei lavoratori di pari livello dell’impresa utilizzatrice.


La somministrazione di manodopera è sicuramente tra le forme contrattuali prese in esame la più tutelata, e sotto molti aspetti può essere assimilata ad un contratto a tempo determinato, si ha quindi uno specifico contratto collettivo nazionale di lavoro. Sono riconosciuti i diritti sindacali. Le offerte nello specifico settore sono a 360°, è utile presentarsi in più agenzie di somministrazione e lasciare il proprio curriculum.


IL TIROCINIO

Lo stage - o tirocinio formativo - è un periodo di apprendimento in azienda, che permette a chi ha poca o nulla esperienza di imparare una professione o un mestiere, attraverso la pratica. Non è quindi un rapporto di lavoro. Ogni stage prevede l’affiancamento di un tutor che guida lo stagista nel corso del tirocinio
E' uno strumento che consente al giovane:
1. di entrare in un ambiente di lavoro;
2. di mettersi alla prova;
3. di orientare e verificare le sue scelte professionali;
4. di acquisire un'esperienza pratica certificata che potrà arricchire il suo curriculum;
Lo stage coinvolge tre diversi attori, ognuno dei quali ha uno specifico ruolo: lo stagista si inserisce in un’azienda, adeguandosi alle consuetudini e ai doveri della realtà stessa; il tutor dell’azienda accoglie il giovane formandolo e aiutandolo ad inserirsi nel contesto lavorativo; il tutor dell’ente promotore (ossia dove si firma la convenzione Comune, Provincia, Università) supervisiona tutte le fasi dello stage (selezione, inserimento, svolgimento, conclusione), garantendone il corretto svolgimento.
Esistono dei limiti di durata massima: i diplomati non possono superare i 6 mesi di tirocinio presso la stessa azienda; le categorie protette, gli studenti universitari e i laureati i 12 mesi; i portatori di handicap i 24 mesi. Non esiste una durata minima. La durata media di uno stage è di 3-6 mesi. Non vi è un limite al numero degli stage che un candidato può fare, purché questi vengano svolti in aziende diverse ma è comunque consigliabile di massimizzare il risultato in una o due esperienze. E’ molto importante la fase di valutazione della proposta perché bisogna sapere che molte aziende utilizzano questo strumento anche come selezione del personale altre, invece, come sostitutivo di carenze di personale.

Per informarsi sulle opportunità ci si può rivolgere all’Ufficio Tirocini del Comune di Roma:
Via Macedonia, 120 aperto lunedì, mercoledì, venerdì 9.00-12.00 e il giovedì 14.00-17.00
 
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